Art. 3.
(Interventi correttivi).

      1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'azione di prevenzione è obbligatoria e si esercita d'ufficio, secondo le disposizioni del presente articolo, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

          b) le disposizioni concernenti le misure di prevenzione si applicano anche nei confronti degli indiziati: di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o alle associazioni previste all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; dei reati di cui agli articoli 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie prevista dal secondo comma,

 

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648-bis e 648-ter del codice penale, e all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero di taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; di taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie prevista dal comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; di taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi previsti dall'articolo 295, secondo comma, e nei casi previsti dall'articolo 291-ter, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio, 1973, n. 43; di taluno degli altri reati indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

          c) attribuzione, oltre che al questore e al procuratore della Repubblica competenti, al procuratore distrettuale antimafia del potere di proposta della misura di prevenzione personale, che è esercitato in relazione ai reati per i quali egli può svolgere indagini ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

          d) estensione al procuratore distrettuale antimafia, oltre che al questore e al procuratore della Repubblica competenti, e al Procuratore nazionale antimafia del potere di proposta della misure di prevenzione patrimoniali;

          e) previsione dell'obbligo, in capo al Procuratore nazionale antimafia e al procuratore distrettuale antimafia, di esercitare d'intesa i poteri loro attribuiti ai sensi della lettera d);

          f) previsione che le sentenze emesse nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale non impediscono l'applicazione di misure di prevenzione di tipo patrimoniale, né interferiscono con la loro esecuzione; previsione che le sentenze di assoluzione non escludono la sussistenza dei presupposti

 

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per l'applicazione o il mantenimento della misura di prevenzione;

          g) estensione dell'applicazione della disciplina vigente in materia di videoconferenza al procedimento di prevenzione;

          h) previsione di disposizioni che regolano tempi, casi, modalità e limiti di utilizzazione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ai fini della ricerca dei patrimoni illeciti e per l'individuazione degli intestatari fittizi degli stessi;

          i) possibilità di mantenere le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per l'epoca di acquisizione dei beni, indizi circa l'appartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dell'acquisizione;

          l) possibilità, nei casi indicati alla lettera i), di integrare le misure di prevenzione patrimoniali in relazione ai beni successivamente individuati;

          m) abrogazione della previsione di cui all'articolo 2-ter, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui subordina l'efficacia della confisca emessa nel procedimento di prevenzione a quella disposta nel procedimento penale in corso, facendo salve le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale;

          n) previsione che, in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari;

          o) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti

 

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pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

              1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

              2) adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione è demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

              3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

              4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

              5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

 

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              6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

              7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporne l'acquisizione e una diversa destinazione;

              8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

          p) la regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali o azioni esecutive e misure di prevenzione patrimoniali, con prevalenza di queste ultime e con fissazione di regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede, in conformità ai seguenti criteri:

              1) la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità;

              2) se ricorrono le condizioni indicate al numero 1), la confisca non pregiudica altresì:

                  2.1) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono

 

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intervenuti nell'esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

                  2.2) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente al loro soddisfacimento;

                  2.3) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore al sequestro;

              3) colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve, altresì, provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve, altresì, provare il rapporto che ne legittima il possesso;

              4) fermo il disposto dell'articolo 2645-bis del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate al numero 1) della presente lettera, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni;

              5) se sono confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi concorrono i soli creditori dell'intestatario; sui beni del proposto non concorrono i creditori del terzo intestatario formale;

          q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.